Per quanto concerne la tregua fiscale resta l’incognita della sanatoria spezzettata, in quanto gli emendamenti governativi al milleproroghe con il nuovo comma 221 bis della legge di bilancio approvata il 28 dicembre 2022, sta già creando titubanze. Infatti il governo ha introdotto alcuni articoli all’interno della legge di bilancio che concernono la tregua fiscale in questo modo i contribuenti potrebbero regolarizzare le proprie posizioni col fisco oppure con gli enti pubblici, eppure risolve il dubbio sull’applicabilità di conciliazione agevolata e definizione transattiva delle liti pendenti dinanzi alla Cassazione.



Tregua fiscale: il problema relativo alla conciliazione agevolata in Cassazione

C’è però la necessità di ottenere l’approvazione dei singoli enti poiché questi sono i reali creditori. Per quanto concerne invece l’Agenzia delle Entrate, Questa dovrebbe accettare automaticamente. Eppure l’articolo 221 bis della legge di bilancio 2023 sta creando alcune incertezze poiché risolve il dubbio sull’applicabilità di conciliazione agevolata e definizione transattiva delle liti pendenti dinanzi alla Cassazione, che il Comune potrebbe applicare attraverso l’approvazione dei commi da 206 a 221 come riportato su Il Sole 24 Ore.



Tra questi infatti il comma 219 prevede la possibilità di regolarizzare “l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, dovute a seguito di accertamento con adesione“.

Quindi a seguito di accertamento con adesione e acquiescenza degli avvisi di accertamento reclamo e mediazione e conciliazione giudiziale. Questo comprende anche le rate scadute il primo gennaio 2023, a condizione che non sia stata notificata la cartella o l’atto di intimazione. Infatti ogni notifica proroga la prescrizione del diritto. Ma quando andrebbero pagate le cartelle esattoriali relative ai debiti estinti il primo gennaio 2023?



La normativa impone che con lo sconto verrebbero regolarizzate soltanto le rate scadute, mentre quelle in scadenza dopo il primo gennaio 2023 dovrebbero essere pagate integralmente, con sanzione l’interesse originario.

Tregua fiscale: le sanzioni potrebbero arrivare al 75%

A questo punto la rateizzazione si può riferire all’acquiescenza degli accertamenti e quindi anche alle rateazioni degli accertamenti tributari comunali che non sono stati impugnati. Lo spacchettamento della rateazione originale in due parti è complicato, soprattutto per quei contribuenti che inizialmente avevano aderito ma poi non hanno proceduto più a perfezionare il pagamento. Quindi potrebbe non produrre gli effetti e si dovrà recuperare tutto, comprese le sanzioni originarie, senza applicazione di sconti. Se l’oggetto della rateazione è un accertamento esecutivo, non c’è cartella da notificare, salvo ritenere che la regolarizzazione non sia applicabile agli accertamenti esecutivi, in quanto questi contengono già l’intimazione ad adempiere.

Accesso si aggiunge che al mancato perfezionamento segue per normativa la sanzione del 30% sull’imposta non versata, da aggiungersi a la sanzione del 45% per l’imposta non pagata. E quanto prevede espressamente il comma 221 che finisce per penalizzare la cosiddetta tregua fiscale.