Truffa aggravata dalla minorata difesa: questo il reato ipotizzato dalla procura di Milano nei confronti di Chiara Ferragni per il caso del pandoro Balocco. Oggi si sente spesso parlare di truffe, reato che prevede alcune specifiche aggravanti. Ma non tutti i raggiri e artifizi hanno la stessa rilevanza giuridica. Il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 del Codice penale: «Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro». Questo reato consiste nell’indurre in errore una persona tramite artifizi e raggiri, procurando per sé o per altri un profitto. Quindi, prevede il dolo generico, cioè la volontà di arricchirsi a danno di altri, in modi diversi: portando un soggetto a compiere una certa azione o con un’omissione.
Per parlare di truffa, deve esserci almeno uno dei due elementi che vi riportiamo di seguito. L’artifizio, cioè la simulazione di circostanze inesistenti, oppure esistenti ma modificando la realtà. Il raggiro, che è un atteggiamento volto a far modificare la realtà tramite una situazione falsa. Pertanto, non basta una semplice bugia per essere accusati di truffa, ma ci deve essere un inganno. Ci sono però diversi tipi di truffa, le più note sono quelle contrattuali e online. Nel primo caso parliamo di raggiri in un rapporto negoziale, una compravendita, una locazione. Nell’altro rientrano, ad esempio, le vendite di prodotti non conformi alle aspettative o inerenti alla richiesta illecita di dati sensibili agli utenti.
COS’È LA TRUFFA AGGRAVATA E QUANDO SCATTA L’AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA
Per la vicenda del pandoro “griffato”, però, Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata, che trova definizione nel secondo comma dell’art. 640 del Codice penale. Si configura quando il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità o se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5. La pena prevista è la reclusione da uno a 5 anni e una multa da 309 euro a 1.549 euro. Ma come per tutti i reati, quando ci sono aggravanti la pena sale.
Un aggravante, ad esempio, è quando la truffa è commessa nei confronti dello Stato o di persone deboli, non in gradi di difendersi adeguatamente. Sono tre le ipotesi in cui si può parlare di truffa aggravata: danni commessi nei confronti dello Stato o ente pubblico, generazione del timore di pericoli immaginari, sfruttamento delle debolezze altrui. L’aggravante della minorata difesa, disciplinata dall’art. 65 n. 5 c.p., ricorre ogni qualvolta l’autore del reato approfitta di «circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa». Quindi, sussiste se la vittima risulta in una posizione di effettivo svantaggio rispetto al soggetto agente.