Entro il 25 giugno 2023, è prevista la super azione volta alla tutela dei consumatori che concerne 68 materie: questa prende il nome di azione rappresentativa ed è diversa dall’azione di classe anche se molto simile. Troverà una sua collocazione nel codice del consumo e servirà prevalentemente alle associazioni dei consumatori in modo da agire contro operatori commerciali, imprenditoriali e artigianali oltre che professionali. Sarà possibile così ottenere alcune misure inibitorie e compensative per la platea degli interessati che decideranno di aderire.



Tutela dei consumatori: perché l’azione rappresentativa è diversa dall’azione di classe

Si tratta di un recepimento della direttiva Europea 2020/1828 che è già pronta per l’approvazione nel prossimo Consiglio dei Ministri.
La normativa prenderà corpo all’interno dell’allegato al Codice del consumo numero II septies, che autorizzerà le associazioni dei consumatori ad agire contro imprenditori, rivenditori e professionisti. La novità è che le associazioni dei consumatori potranno agire anche senza un mandato ad hoc.



La normativa prevede un impedimento inibitorio, vale a dire una cessazione del comportamento, un divieto di reiterazione della condotta, oltre alla pubblicazione del provvedimento su quotidiani affiancato a un provvedimento compensativo per ciascun consumatore aderente.

L’azione di classe invece già trova spazio all’interno del codice di procedura civile agli articoli 840 bis e seguenti, infatti la prima tutela gli interessi collettivi dei consumatori, mentre l’azione di classe è per oggetto pretese risarcitoria in relazione a lesioni e diritti individuali omogenei.

Si tratta di due azioni simili, solo che la prima legittima le associazioni dei consumatori ad agire per nome e per conto di potenziali clienti danneggiati.
La novità è che le materie contenute all’interno della normativa legata all’azione rappresentativa, sono tantissime.



Tutela dei consumatori: chi può promuovere un’azione rappresentativa

L’azione rappresentativa potrà essere proposta soltanto dagli organismi pubblici indipendenti nazionali oltre alle associazioni dei consumatori e degli utenti in grado di rappresentare a livello nazionale una determinata categoria di consumatori. Questi elenchi sono iscritti presso il Ministero delle imprese del made in Italy, Mimit.

Esistono però altri elenchi molto simili e sono quelli del Mise e del Ministero della Giustizia, ma per quanto concerne l’azione rappresentativa si deve fare riferimento necessariamente all’elenco presso il Ministero delle imprese del made in Italy.

L’eventuale ricorso per tutte quelle associazioni che decidono di esercitare questo diritto ormai già previsto attraverso un nuovo allegato da inserire nella normativa del codice del consumo, va presentato mediante ricorso al tribunale delle imprese che valuterà se il proponente non sia in conflitto di interessi, quindi sarà necessario dimostrare che non vi sia un concorrente mascherato all’interno o per conto dell’associazione. L’eventuale ordinanza in grado di dichiarare aperto il giudizio, sarà pubblicata sul portale del Ministero della Giustizia. La relativa pubblicità delle azioni programmate dovrà essere poi pubblicata sul sito delle associazioni e sul sito del Ministero delle Imprese del Made in Italy.