Qualche giorno fa il Senato ha approvato in prima lettura e a larga maggioranza una proposta di modifica costituzionale che tocca una pluralità di temi di particolare attualità e sui quali sembra esservi un amplissimo sostegno anche nell’opinione pubblica: l’ambiente, l’interesse delle generazioni future e la tutela degli animali.



In particolare, nell’art. 9 della Costituzione, per un verso, si intende aggiungere che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”; e, per altro verso, si intende precisare che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Inoltre, si vuole integrare l’art. 41 della Costituzione, quello concernente la libertà di iniziativa economica, estendendo l’attuale divieto di arrecare danno “alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana” anche alla “salute” e all’“ambiente”, e consentendo alla legge di indirizzare l’attività economica pubblica e privata non solo a “fini sociali” – come attualmente previsto –, ma anche a fini “ambientali”.



Tante novità, dunque, nelle poche parole che si vogliono aggiungere alla Costituzione. Su almeno quattro aspetti relativi alle modifiche all’art. 9 Cost., richiamiamo adesso l’attenzione dei lettori, rinviando ad un altro contributo la delicatissima questione delle modifiche incidenti sull’art. 41 Cost., e su cui occorrerà senz’altro riflettere attentamente per le conseguenze – a nostro avviso, assai ben più rilevanti e innovative – che ne potrebbero conseguire.

In particolare, per la prima sembra coagularsi il consenso politico, sinora mai conseguito, per modificare – stavolta in senso soltanto integrativo – uno dei primi dodici articoli del testo fondamentale della Repubblica, quelli cioè che i costituenti hanno voluto intitolare sotto la rubrica “Principi fondamentali”. Se nella dottrina costituzionalistica e nella giurisprudenza della Corte costituzionale non è prevalsa la tesi della superiorità gerarchica di questi dodici articoli rispetto ai successivi, è vero però che sino ad oggi la loro intoccabilità è stata una sorta di totem protettivo e da proteggere a ogni costo. Nulla esclude, allora, che, una volta approvata definitivamente questa revisione costituzionale, ne scaturisca un precedente facilmente utilizzabile per giustificare ulteriori innovazioni relative ad altri aspetti molti più critici e divisivi dei principi fondamentali.



Inoltre, a dispetto di quanto possa sembrare a prima vista, non sarà certo merito di questa riforma costituzionale l’inserimento della tutela dell’ambiente all’interno della Costituzione. Già l’art. 117, comma 2, lettera s), prevede la competenza dello Stato proprio ed espressamente in tema di “tutela dell’ambiente” e dell’“ecosistema”. È inevitabile, quindi, sottolineare i gravi problemi interpretativi che potranno derivare dal fatto che nella revisione costituzionale in corso di approvazione non si riprende la formulazione già vigente, ma si fa uso di una formulazione diversa e più ampia. Infatti, nel futuro art. 9 si parlerebbe di “ecosistemi” e non di “ecosistema”, e si introdurrebbe anche il nuovo principio della “biodiversità”, senza però coordinare questa nuova formulazione dell’art. 9 con quella già vigente nell’art. 117, comma 2, lettera s) sempre in materia ambientale.

Si finirebbe, in sintesi, per produrre problemi attuativi che potrebbero essere ben evitati attraverso il corretto coordinamento tra ciò che è già previsto dalla Costituzione e ciò che si intende adesso inserire nel testo costituzionale. Senza pensare poi – ma non vogliamo certo tediare il lettore con spinose questioni giuridiche – alle questioni che la nuova formulazione dell’art. 9 determinerebbe circa l’assegnazione delle competenze in questi nuovi ambiti di tutela che si intendono assegnare, in via generale, alla “Repubblica”, e quindi anche agli enti territoriali diversi dallo Stato. Non sarebbe stato meglio, allora, intervenire direttamente sull’art. 117, comma 2, lettera s)?

Ancora, qualche parola va dedicata all’inserimento della “tutela delle generazioni future”, un argomento molto di moda, ma il cui rilievo giuridico rischia di essere fortemente appannato se, come avviene nel testo appena approvato in prima lettura, lo si utilizza soltanto come una delle tante possibili declinazioni finalistiche delle tre attività di tutela di carattere green.

Infine, è davvero molto scarna, e presumibilmente fuori posto, la previsione della tutela degli animali, anche perché se, come è ovvio, gli animali fanno parte degli “ecosistemi”, allora l’unico scopo della nuova disposizione costituzionale diventerebbe quello di dettare una mera norma di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Sicché, è evidente, la collocazione più opportuna sarebbe stata nell’art. 117, comma 2, Cost. e non certo nell’art. 9 Cost.

Non sempre, insomma, il fine giustifica i mezzi: anche le migliori intenzioni di revisione costituzionale richiedono la necessaria attenzione.

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