Le piattaforme di social media, come Facebook,Instagram e Twitter vengono spesso descritte come delle finestre aperte sul mondo digitale. E sicuramente lo sono. Tuttavia, è vero anche che, nell’utilizzo dei dispositivi digitali, moltissime volte, gli utenti incorrono molto facilmente in quello che viene definito come “effetto tana di coniglio” (rabbit hole effect). Il termine fa riferimento all’Alice delle “Adventures in Wonderland” di Lewis Carroll, quando una ragazzina, nel seguire uno strano coniglio umanoide, si infila in un buco nel terreno e, da quel momento, si dipartono una serie di avventure e incontri fantastici che lasciano la protagonista, allo stesso tempo, attonita e sconcertata.



Essendo divenute un’importante fonte di informazione, di intrattenimento e di socializzazione, per milioni di persone in tutto il mondo, l’utilizzo di queste piattaforme è spesso caratterizzato da dinamiche di coinvolgimento compulsivo e da una sorta di dipendenza con evidenti difficoltà a ridurre o a interromperne l’utilizzo. È da sottolineare, infine, in diversi casi, anche la correlata presenza di sintomi di astinenza, i quali possono arrivare anche ad avere un impatto negativo sia sul benessere complessivo delle persone che sulla salute mentale delle stesse.



In questo contesto, l’effetto “tana di coniglio” descrive il consumo di contenuti digitali esagerato e prolungato – spesse volte sensazionalistici, cospiratori e disinformativi – rispetto all’intenzione iniziale, vale a dire l’atto di deviazione dallo scopo originale di fruizione (“solo un po’ di più del dovuto”), causato dal seguire in maniera compulsiva una “catena” continua di visualizzazioni, contenuti digitali e video.

Nello stesso tempo, non si può non sottolineare che, nel caso di un utente avveduto ed esperto, gli aspetti positivi di un viaggio intrapreso nella “tana del coniglio” digitale possono portare a scoperte fortuite, in un’ottica che si potrebbe definire di serendipity, in quanto il meandro di riferimenti testuali e visuali potrebbe rivelarsi più produttivo e interessante di un approccio meramente razionale, quest’ultimo senz’altro diretto e focalizzato su un obiettivo conoscitivo ben preciso.



Nondimeno, lo scenario più problematico a cui si deve far riferimento, in un’ottica preventiva e di mitigazione del rischio, è il caso della diffusione di contenuti virali o sensazionalistici aventi come precipui fruitori giovanissimi e giovani utenti. Questo succede perché le piattaforme sono progettate per massimizzare l’attenzione e il coinvolgimento degli utenti, attraverso l’utilizzo di algoritmi di personalizzazione (recommendation system), di notifiche push e di altre tecniche di persuasione.

In definitiva, l’utilizzo dei social media può avere un impatto negativo sulla salute mentale e sul benessere delle persone, soprattutto dei più fragili e vulnerabili, causando in tempi medio-lunghi ansia, dipendenze, depressione, disturbi del sonno e altri sintomi psicologici e psicofisici.

In questo quadro generale, la Commissione europea ha annunciato, in data 16 maggio 2024, di aver aperto un procedimento formale indirizzato a Meta Platforms Inc. (relativo a Facebook e Instagram) per la presunta violazione del Digital Services Act (DSA) nel suo presunto ruolo di favorire il rabbit hole effect oltre che in relazione ai metodi di verifica dell’età. Tale richiesta si basa su un’analisi preliminare del rapporto di valutazione dei rischi inviato da Meta nel settembre 2023. Vale qui evidenziare che l’avvio di un procedimento formale non ne prefigura l’esito finale ma, se provate, tali inadempienze, costituirebbero violazioni degli articoli 28, 34 e 35 del DSA.

Meta ha ora a disposizione due mesi di tempo per rispondere e fornire, alla Commissione, le informazioni e le garanzie necessarie per dimostrare la propria conformità alle disposizioni del DSA. In caso di mancata risposta, o di risposta insoddisfacente, la Commissione potrà decidere di avviare la seconda fase della procedura la quale potrebbe comportare l’imposizione di sanzioni pecuniarie e di altre misure correttive.

Il 30 aprile 2024 la Commissione aveva già avviato un altro procedimento formale contro Meta, sempre in relazione a Facebook e a Instagram, relativo a diversi aspetti quali la pubblicità ingannevole, la diffusione di contenuti politici, i meccanismi di notifica e azione, l’accesso ai dati da parte dei ricercatori, la mancata disponibilità di un servizio di discorso civico in tempo reale da parte di terze parti nonché di uno strumento di monitoraggio elettorale in vista delle elezioni del prossimo Parlamento europeo.

Vale qui ricordare che il DSA è la normativa dell’Unione europea che mira a regolamentare le piattaforme di social media e di e-commerce, con l’obiettivo di garantire la trasparenza, la sicurezza e la responsabilità sociale delle stesse al fine di prevenire attività illegali e dannose on-line nonché la diffusione di attività disinformative e cospiratorie. Al di là dei requisiti di trasparenza, il DSA impone i dovuti obblighi di diligenza a carico delle piattaforme online molto grandi (Very Large Online Platforms (VLOP), con più di 45 milioni di utenti attivi mensilmente nell’Ue) per identificare, analizzare, valutare e mitigare alcune categorie di rischi sistemici tra i quali si possono qui identificare le seguenti cinque categorie principali: 1) contenuti illegali; 2) effetti negativi sui diritti fondamentali; 3) effetti negativi sul discorso pubblico e sul processo elettorale; 4) pubblica sicurezza; 5) effetti negativi in relazione alla violenza di genere, alla tutela della salute pubblica, alla tutela dei minorenni nonché gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale delle persone.

L’inclinazione del legislatore comunitario, nell’accogliere un ampio spettro di diverse problematiche riguardanti la mitigazione di alcuni rischi potenziali, è evidente proprio nell’ultima categoria che riunisce diverse situazioni relative allo status soggettivo (minorenni), alla condotta (violenza di genere), agli interessi collettivi (salute pubblica) e a quelli individuali (benessere fisico e mentale).

In conclusione, il procedimento formale indirizzato a Meta rappresenta un passo avanti, del tutto consequenziale nell’implementazione del DSA, nella tutela dei diritti fondamentali e della sicurezza pubblica nell’ambito delle VLOP, nonché un segnale della volontà della Commissione di regolamentare e di controllare l’attività di queste piattaforme. Ciò si potrebbe configurare come una vera e propria “minaccia” sistemica per le grandi corporazioni tecnologiche le quali potrebbero essere costrette a modificare le loro pratiche commerciali e a investire in nuovi strumenti di trasparenza e di responsabilità sociale. Per non sottacere che tale inedita situazione rappresenta un’opportunità per tutta la società civile e i decisori pubblici di riflettere sulle implicazioni sociali e psicologiche delle conseguenze non volute del pervasivo utilizzo dei social media e delle piattaforme online, al fine di promuovere, in generale, l’educazione digitale e la consapevolezza critica dei rischi digitali garantendo altresì, nel caso di specie, un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione per gli utenti minorenni.

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