Il Ddl 2285 “Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca” – attualmente in corso di esame presso la VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato – prova a rispondere ad alcuni dei problemi connessi all’applicazione della legge 240/2010, che numerosi dibattiti e vasta mobilitazione ha suscitato a suo tempo.
Il Ddl tocca molte questioni nevralgiche dell’università di oggi, a partire appunto dal percorso di reclutamento del nuovo docente, caratterizzato in Italia da due problemi annosi: un’eccessiva precarizzazione all’ingresso, con un proliferare di figure pre-ruolo, e la struttura dei concorsi universitari. Sul primo punto, purtroppo, il sistema immaginato dal Ddl 2285, lungi dal risolvere questo problema, rischia di accentuarlo, giungendo a prevedere, a conti fatti, un tempo fino a 12-14 anni prima dell’immissione nei ruoli definitivi dell’università. Fra l’altro, mentre permangono gli assegni di ricerca post-dottorato, vengono introdotte borse di ricerca rivolte esclusivamente a laureati (con esclusione di chi è in possesso di titolo di dottore di ricerca) su specifici progetti e per un periodo di tempo fino a 36 mesi.
Il Ddl interviene poi sulla struttura e il percorso delle commissioni per i concorsi universitari. A tal proposito è utile partire da una domanda ineludibile: quali competenze devono avere i componenti di una commissione per un concorso universitario? Ad esempio, visto che siamo in periodo di pandemia da Covid-19, è ipotizzabile che un futuro ricercatore di malattie dell’apparato respiratorio, all’interno di una rosa di candidati, possa essere selezionato da una commissione costituita solo da esperti in psichiatria, gastroenterologia e malattie cutanee?
Prima di scendere nel dettaglio, su tale tema non di secondo piano, alcuni elementi di contesto. Preliminarmente va rilevato che ciascun docente o ricercatore universitario è inquadrato all’interno di uno specifico Settore scientifico disciplinare (Ssd) che ne definisce le competenze scientifiche e didattiche (un po’ come le classi di concorso degli insegnanti); i settori scientifico-disciplinari sono raggruppati in settori concorsuali sulla base di alcune affinità scientifiche. Ad esempio, in ambito medico gli Ssd “Malattie dell’apparato respiratorio” e “Malattie dell’apparato cardiovascolare” rientrano nello stesso settore concorsuale, analogamente – ad esempio, in ambito umanistico – gli Ssd “Storia della filosofia antica” e “Storia della filosofia medievale” rientrano nello stesso settore concorsuale. Non mancano comunque esempi di settori concorsuali più eterogenei. I settori concorsuali sono a loro volta raggruppati in macro settori concorsuali che possono comprendere discipline molto diverse fra loro.
Venendo al disegno di legge, per quanto riguarda i futuri concorsi per ricercatore universitario:
1) va innanzitutto rilevato che i componenti della commissione non vengono più scelti fra i componenti dei settori concorsuali, ma all’interno dei macro-settori concorsuali. Ne segue che a valutare i candidati potrebbero essere scelti esperti che non hanno tutte le necessarie competenze per entrare nel merito del contenuto delle pubblicazioni scientifiche dei candidati;
2) un altro aspetto concerne la composizione stessa della commissione, per cui si prevede che i componenti vengano estratti a sorte da una lista in cui si iscrivono tutti coloro che sono interessati a far parte della commissione stessa. A differenza di tutta la legislazione finora vigente, viene esclusa la presenza d’ufficio di un rappresentante dell’ateneo che bandisce il concorso e che, a tal fine, destina risorse finanziarie sul proprio bilancio;
3) la partecipazione alle commissioni concorsuali da parte di docenti esterni alla sede che bandisce il concorso è essenzialmente un’attività di servizio per cui finora è stato previsto solo un rimborso spese, nel caso siano previste trasferte fisiche dei commissari dalla propria sede di servizio (compensi ed emolumenti non sono previsti). Il nuovo disegno di legge vieta anche i rimborsi spese.
Alcuni commenti:
a) il combinato disposto dei punti 1) e 2) apre alla possibilità che nella commissione concorsuale non sia presente alcun docente del settore scientifico disciplinare oggetto del concorso per ricercatore; per cui, ad esempio, quello descritto all’inizio dell’articolo è uno scenario consentito dal nuovo disegno di legge. È forte il rischio che la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche sia affidata essenzialmente ad algoritmi basati su indici bibliometrici che prescindono dai contenuti delle pubblicazioni stesse, contenuti che solo esperti della disciplina possono valutare adeguatamente. Sul disegno di legge è intervenuto il Consiglio universitario nazionale (Cun) che, nell’adunanza del 27 luglio scorso, ha rilevato che “l’adozione del macrosettore concorsuale, per effetto della grande eterogeneità che lo caratterizza in molte Aree scientifiche, costituisce una grave problema nel definire la posizione a concorso e nel reperire commissari con competenze specifiche;
b) il punto 2) implica una visione per cui la presenza ex-officio di un rappresentante dell’ateneo (che potrebbe essere – come già accade – anche un docente esterno all’ateneo stesso) costituisce fonte di distorsione del giudizio. Rileva ancora il Cun: “Il sorteggio – di per sé condivisibile – così come configurato nel disegno di legge, determinerà grandi discrepanze fra le commissioni, per la casuale presenza o assenza di docenti appartenenti alla sede che bandisce la posizione. La presenza di un membro designato dalla sede garantirebbe invece il rispetto dell’autonomia che regola il sistema universitario”. È certamente una forte mortificazione dell’autonomia universitaria per cui l’ateneo non può svolgere alcun ruolo nella formazione del giudizio della commissione in merito alla selezione del vincitore, che poi dovrà essere assunto dall’ateneo stesso;
c) il punto 3) nei fatti implica che i lavori concorsuali debbano svolgersi esclusivamente in modalità a distanza. Poiché non è ipotizzabile che i commissari paghino di tasca propria per svolgere un’attività di servizio, la norma tende a scoraggiare la possibilità che i commissari possano riunirsi fisicamente per svolgere il proprio lavoro, ed è quindi da ritenere che le riunioni in presenza per la costruzione di un giudizio collegiale siano viste a priori con sospetto dal legislatore. Ciò proprio nel periodo in cui si tende a favorire tutte le attività universitarie in presenza.
Negli ultimi due decenni si sono succeduti molti tentativi di riformare la struttura dell’università e dei concorsi universitari, ogni volta nel tentativo di superare criticità della riforma precedente. Sul Ddl 2285 in discussione al Senato è intervenuto anche il Cun sottolineando che “le numerose criticità rilevate potrebbero trasformare un testo di legge innovativo in un provvedimento persino peggiorativo per il sistema universitario”.
Appare, ad esempio, oggettivamente un controsenso che, in un progetto legislativo inteso a semplificare il percorso di pre-ruolo, si introducano delle “borse di ricerca” (un limbo di difficile lettura e ardua applicazione) e nel contempo si confermino gli assegni di ricerca (già in più sedi stigmatizzati come figura atipica di difficile inquadramento e con diritti e doveri instabili e soggetti a variazioni che l’autonomia universitaria ha reso insostenibili).
Non si comprende come, con questo disegno di legge, il legislatore voglia promuovere lo sviluppo del nostro sistema universitario. Quello che emerge chiaramente, invece, è una logica che pare purtroppo soggiacere a intenti punitivi verso il mondo accademico, perseverando in un attacco all’università – soprattutto quella pubblica e “tradizionale” che svolge ruoli centrali nelle varie aree geografiche del paese – che è ormai di lunga durata. È un progetto di riforma universitaria che penalizza fortemente coloro che desiderano avviarsi alla ricerca universitaria ed alla carriera accademica, inserendo meccanismi che rischiano di prolungare ulteriormente i tempi di accesso ai ruoli universitari e mortificano la valutazione del merito scientifico dei candidati ai concorsi universitari. Il confronto con i processi di reclutamento a livello internazionale è impietoso e francamente stupisce l’assenza di qualunque dibattito all’interno dell’università, specie per chi ricorda la vasta mobilitazione in occasione dell’approvazione della legge 240/2010.
Non esistono altre strade oltre quella della semplificazione in ingresso, dell’apertura alla giovane docenza e dell’investimento quali criteri che un progetto di legge moderno su un tema così importante – ancor più oggi in vista degli investimenti del Pnrr – deve avere: ovvero, richiamo alla valutazione delle scelte e alla responsabilità dei soggetti che le operano. Come accade nel resto del mondo accademico internazionale.
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