Da ieri sera con la firma ufficiale del Decreto del Premier Conte (Dpcm 4 marzo 2020) tutte le Università e le scuole d’Italia sono state chiuse con effetti immediato e fino al 15 marzo, ma vi sono ovviamente delle “deroghe” e delle esclusioni dalle sospensioni che il Miur ha stabilito questa mattina in un dettagliato comunicato che riassume tutte le misure prese dal Governo per il settore scolastico. Fino a metà marzo sono sospesi tutti i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche delle scuole (ad esclusione di quelle a distanza laddove possibile e nelle scuole che l’hanno già implementato) ma le scuole in quanto tale non sono chiuse del tutto (a parte quelle nelle zone rosse): personale amministrativo, di segreteria e gli stessi presidi sono normalmente al lavoro nei propri uffici sempre ovviamente rispettando le misure anti-contagio e la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. Il nuovo decreto del Governo dispone poi che «i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità».



UNIVERSITÀ, TUTTE LE DEROGHE AL DECRETO

Per quanto riguarda le Università la questione si fa leggermente più “complessa”: come specifica il Governo nel Dpcm 4 marzo, la frequenza delle attività didattiche e di formazione superiore sono sospesi fino al 15 marzo 2020 (esattamente come per corsi professionali, master e università per anziani) ma vi sono anche qui delle “deroghe” particolari. Sono infatti esclusi dalla sospensione del Decreto tutti i corsi post universitari «connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e mediche». Non solo, nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica per l’intera durata della sospensione prevista dal Governo «le attività didattiche e curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità». Il Miur tiene a ricordare come le assenze maturate dagli studenti non sono compitate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali (oltre che per la valutazione), per quanto riguarda le scuole; per l’Università invece tutte le facoltà assicurano «il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico».

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