Il Vaticano deve pagare l’Ici allo Stato italiano. Lo ha deciso la Commissione europea, che ha ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti di Stato concessi ad alcuni enti non commerciali sotto forma di esenzione dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) dal 2006 al 2011. La decisione di Bruxelles fa seguito ad una sentenza del 2018 della Corte di giustizia europea che aveva annullato parzialmente la decisione di Bruxelles del 2012 in cui dichiarava l’esenzione fiscale dell’Italia incompatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato, rinunciando però al recupero.



Dunque, l’Europa decise di non ordinare all’Italia di recuperare gli aiuti illegali in quanto le banche dati fiscali e catastali non permettevano l’identificazione dei beneficiari. Una decisione, appunto, annullata parzialmente nel 2018 dalla Corte di giustizia europea, perché la Commissione europea invece avrebbe dovuto valutare l’esistenza di modalità alternative per il recupero, anche solo parziale, degli aiuti che hanno trovato dei destinatari in immobili della Chiesa.



BRUXELLES COSTRINGE VATICANO A PAGARE ICI ALL’ITALIA

L’esecutivo comunitario nella sua decisione riconosce comunque le difficoltà per l’Italia nell’individuare i beneficiari delle esenzioni, ma d’altra parte conclude che ciò non è sufficiente per escludere la possibilità di ottenere almeno un recupero parziale degli aiuti. Ad esempio, si sottolinea che l’Italia potrebbe usare i dati delle dichiarazioni presentate ai sensi della nuova imposta comunale sugli immobili (Ici) e integrarli con altri metodi, ad esempio le autodichiarazioni. La Commissione Ue ha chiarito anche che il recupero non è richiesto se gli aiuti sono concessi per attività non economiche o se rappresentano aiuti “de minimis”. Un portavoce Ue nel corso del quotidiano punto stampa ha indicato che la decisione della Commissione europea riguarda le attività che hanno natura economica anche se svolte da enti non commerciali come la Chiesa. Infatti, ha spiegato che questi enti, «come le attività strettamente religiose, non saranno interessati dall’ordine» di recupero degli aiuti di Stato, ma se queste «hanno natura economica il fatto che siano svolte da enti non commerciali non preclude la disciplina» europea degli aiuti di Stato.

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