Quando si parla di agevolazioni statali non è raro inceppare in misure che destano perplessità. Anche il Superbonus è una di quelle misure che fanno sorgere domande piuttosto lecite: come ad esempio cosa accadrebbe se si vendesse la casa oggetto del benefit?

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare numero 13/2024 specificando le imposte da dover pagare qualora un proprietario d’appartamento decidesse di vendere il suo immobile (ristrutturato con l’agevolazione statale).



Vendere casa dopo superbonus: il caso della “plusvalenza”

Sono tanti i fattori che possono influenzare il valore di una casa. Dall’ampliamento dei metri quadri all’aggiunta di uno spazio esterno, dalla ristrutturazione fino al miglioramento dell’efficienza energetica (come nel caso del Superbonus).



E se è pur vero che un cittadino è libero di poter vendere il suo bene in qualsiasi momento, è anche vero che lo Stato non ammette speculazione sull’agevolazione edilizia in questione.

I titolari che ricavano una plusvalenza – un guadagno rispetto all’investimento iniziale – sull’immobile oggetto del Superbonus, sono soggetti ad una tassazione Irpef pari al 26%. A dirlo è il TUIR (con il DPR 917/86) in caso di:

  1. Una cessione a titolo oneroso di beni immobili che sono stati ristrutturati con il Superbonus.
  2. Interventi terminati da non oltre dieci anni all’atto della cessione.

All’atto pratico – giusto per far chiarezza – la differenza da constatare dev’essere tra il prezzo sostenuto per la costruzione o l’acquisto dell’immobile e quello di vendita.



Se l’appartamento in oggetto è stato acquistato tramite una donazione, si terrebbe conto soltanto del prezzo di costruzione o d’acquisto affrontato dal donante.

Le tasse vedono la loro applicazione anche nei confronti di chi ha goduto della maxi detrazione al 110%, al 90% oppure al 75%, pur non avendo richiesto lo sconto in fattura o la cessione del credito.