La vendita di un immobile con Superbonus 110 potrebbe essere parecchio rischiosa. La colpa attribuibile al contribuente italiano potrebbe essere quella di svolgere un’attività imprenditoriale con conseguente omissione delle tasse spettanti all’erario (tra cui Irap e IVA).

A chiarire i rischi è l’Agenzia delle Entrate con un regolamento specifico. Nonostante ciò, non mancano i dubbi, le sentenze e le perplessità che talvolta hanno costretto la Corte di Cassazione a dover intervenire sulla vicenda.



Vendita immobile con Superbonus 110: a cosa fare attenzione

La vendita con immobile con Superbonus 110 cela delle trappole fiscali che potrebbero configurare quest’operazione come un’attività imprenditoriale (e con il conseguente pagamento di tutte le imposte fiscali spettanti).

Il primo intoppo fiscale è causato dall’esistenza della Legge numero 213/2023, articolo 1, commi dal 64 al 67 che prevedono l’applicazione della tassazione della plusvalenza sulla compravendita di un immobile oggetto dei lavori edilizi prima dei dieci anni dalla conclusione di quest’ultimi.



Ma non è l’unica “trappola fiscale” a cui prestare attenzione. Infatti nella maggior parte dei casi la rivendita di un immobile oggetto del Superbonus al 110% prevede un guadagno sostanziale derivante dalla compravendita.

Questo succede per due motivi pressoché inevitabili: con il Superbonus l’immobile aumenta di valore permettendone una rivendita superiore all’acquisto, e poi perché con l’aliquota al 110% il contribuente detrae tutte le spese ammissibili nella misura.

L’attività di impresa

Con la sentenza numero 36992/2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che:



Non può escludersi la qualità di imprenditore in colui il quale compia un unico affare, di non trascurabile rilevanza economica, a seguito dello svolgimento di un’attività che abbia richiesto una pluralità di operazioni.

Nonostante vada valutato caso per caso la situazione è semplice: anche con una sola vendita e una plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile con Superbonus 110 è possibile che quest’operazione venga vista come attività d’impresa (e dunque assoggettata la pagamento dell’Irap e dell’IVA).

Ma oltre al danno la beffa, dato che la normativa del Superbonus esclude tra i beneficiari coloro che svolgono un’attività di impresa, e dunque il rischio più grosso sarebbe quello di dover restituire – per intero – il beneficio fiscale goduto.