LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CONTRO LA LEGGE DI REGIONE PUGLIA SUL TRATTAMENTO DATI NELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Con la sentenza numero 69 in data 23 aprile 2024 la Corte Costituzionale ha preso posizione netta contro una legge della Regione Puglia in materia di trattamento dei dati personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza: si tratta per precisione della legge n.13 del 2023 con l’articolo 117 della Costituzione che sarebbe stato messo in discussione dal dispositivo normativo della regione amministrata da Michele Emiliano.



La sentenza chiarisce che è incostituzionale «una disciplina regionale che regola il trattamento dei dati personali nella installazione degli impianti di videosorveglianza», in quanto viola «gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e invade le competenze legislative esclusive dello Stato nella materia “ordinamento civile”». La sentenza della Consulta con relatrice la giudice Navarretta rileva che l’Unione europea, nell’esercizio della sua competenza fissata dall’articolo 16 del Trattato sul funzionamento Ue, detta una disciplina in materia di trattamento della privacy che «trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali».



“SOLO STATO E UE HANNO COMPETENZA, NON LE REGIONI”: COSA VUOL DIRE LA SENTENZA CONSULTA

Sia secondo i giudici Ue che secondo quelli italiani, una singola Regione non può autonomamente regolare la materia del trattamento dei dati personali, neanche in materia di videosorveglianza di sicurezza: non solo, aggiunge la sentenza della Corte Costituzionale, tale Regione non può neanche operare una selezione di previsioni e fonti che «all’interno dell’articolato plesso normativo contemplato sia dall’Unione europea sia dal legislatore statale, sono chiamate a disciplinare questa complessa e delicata materia».



Se infatti procedesse in tal senso la Regione, chiarisce la Consulta, si avrebbe un duplice effetto illegittimo: «si sovrappone alle normative eurounitaria e statale, travalicando le proprie competenze», ma in secondo luogo effettuerebbe anche una scelta arbitraria «il cui contenuto precettivo equivale a ritenere vincolanti le sole regole individuate dal legislatore regionale e non anche le altre». Insomma, Regione Puglia nel comporre quella legge ha agito in contrasto con due normative, quella Ue e quella del legislatore statale e perciò viene valutata incostituzionale dalla Consulta.