Vincenzo Iaquinta non è mafioso, il padre sì. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza del processo Aemilia alla ‘ndrangheta. La Procura aveva contestato a Iaquinta l’aggravante di aver agito per agevolare l’associazione mafiosa, ma l’ex calciatore, condannato a due anni per una irregolare custodia di armi, è ritenuto estraneo alla ‘ndrangheta, di cui invece è parte il padre Giuseppe. Quest’ultimo viene descritto come una figura «strategica all’interno del sodalizio criminoso». Nelle pagine delle motivazioni è scritto che l’imprenditore, condannato a 19 anni di carcere, «rappresenta una delle figure maggiormente importanti, strategiche, all’interno del sodalizio criminoso». Iaquinta, ex campione del mondo nel 2006, era stato condannato in primo grado a due anni nell’ambito del più grande processo mai celebrato al Nord sulla mafia calabrese. L’ex attaccante di Juventus e Udinese si è sempre proclamato innocente, sostenendo che lui ha pagato la circostanza di essere nato a Cutro, il paese in cui vive il boss Nicolino Grande Aracri.
VINCENZO IAQUINTA, MOTIVAZIONI SENTENZA PROCESSO AEMILIA
La cosca mafiosa al centro del processo è un’organizzazione autonoma ma fortemente legata alla ‘ndrangheta calabrese. E questo è uno dei concetti su cui si sofferma la motivazione della sentenza, che parla di una «imponente mole di prove raccolte nel corso del dibattimento» che ha ha confermato «l’insediamento sul territorio di Reggio Emilia e della sua Provincia di una cosca di ‘ndrangheta di derivazione cutrese, sviluppatasi e diffusasi anche sul territorio delle province emiliane limitrofe e di quelle della bassa Lombardia, dotata di autonomia sul piano decisionale, organizzativo, economico nonché su quello operativo della esteriorizzazione del metodo mafioso, manifestatosi su questi territori ove si sono consumati la totalità dei reati fine». Autonomia però non vuol dire «recisione di qualsiasi rapporto con la casa madre e con il suo capo», cioè Nicolino Grande Aracri. Implica «collaborazione in vista della massimizzazione del reciproco profitto».