Caos negli aeroporti di tutta Europa, con voli cancellati e in ritardo anche di 6-7 ore a causa di scioperi e non soltanto. In caso di disagi, se la compagnia aerea ha sede nell’Unione europea, si applica il Regolamento Ue 261, che prevede che il passeggero vittima di un viaggio annullato possa essere riaccomodato su un altro volo, che non deve essere necessariamente della stessa compagnia. Il passeggero può anche chiedere un risarcimento, oltre al rimborso del biglietto, qualora il volo venga cancellato e l’avviso sia avvenuto meno di due settimane prima della partenza.



Se invece a cancellare il volo è una compagnia extra UE, allora bisogna leggere cosa prevede il contratto di servizio di quel vettore. Le norme, infatti, variano da Paese a Paese fuori dall’Unione Europea. Il Regolamento 261 si applica invece ai voli all’interno dell’Unione europea che vengono gestiti da un vettore comunitario o extracomunitario, ai voli che arrivano nell’Ue e ai voli che partono dall’Ue con destinazione al di fuori dell’Unione. Se il volo è annullato si ha il diritto di scegliere fra il rimborso, un volo alternativo o un volo di ritorno. Il secondo livello: hai anche diritto all’assistenza all’aeroporto. Il terzo livello: se sei stato informati della cancellazione meno di 14 giorni prima della data prevista per la partenza hai diritto a un risarcimento.



Rimborsi e risarcimenti: cosa succede in caso di voli cancellati o in ritardo

Il risarcimento se il volo viene cancellato dipende dalla distanza. 250 euro per voli fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli oltre 1.500 chilometri dentro l’Ue e quelli compresi tra 1.501 e 3.500 chilometri. Sono invece 600 gli euro per i viaggi oltre i 3.500 chilometri. Il risarcimento non è sempre dovuto: c’è solamente se l’avviso viene dato meno di 14 giorni prima della partenza. Inoltre non è dovuto alcun risarcimento se la compagnia può provare che la cancellazione deriva da circostanze eccezionali. Se la cancellazione avviene meno di una settimana prima, il risarcimento non è dovuto se la compagnie offre un volo alternativo, spiega il Corriere.



Se invece ci sono ritardi, la compagnia deve garantire una serie di servizi come bevande, cibo ed eventualmente la sistemazione in albergo qualora il volo venga rimodulato al giorno successivo. Se il viaggiatore invece paga i pasti, le bevande e l’hotel, la compagnia aerea deve rimborsare i costi. Se il volo è in ritardo, sempre per il Regolamento Ue 261, si ha diritto all’assistenza o al rimborso: “a seconda della durata del ritardo e della distanza del volo”.