I giudici dell’Unione Europea hanno stabilito che se un volo viene anticipato di almeno un’ora, i passeggeri hanno diritto ad un risarcimento. In poche parole, come scrive il Corriere della Sera, il volo viene considerato cancellato a tutti gli effetti, di conseguenza ogni passeggero ha diritto ad un compenso di 250, 400 o 600 euro, a seconda della lunghezza della tratta. Attraverso sei diverse sentenze la Corte di giustizia dell’Unione europea definisce per la prima volta la questione dei risarcimenti in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo, e ovviamente ciò non ha reso felici le compagnie aeree, che in tempo di pandemia più volte sono state costrette a cambiare orari dei voli.
Dopo due cause in Austria e Germania riguardanti le compagnie aeree Azur Air, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines e Laudamotion, la Corte ha stabilito che «un volo deve essere considerato cancellato qualora il vettore aereo operativo lo anticipi di più di un’ora». E ancora: «l’anticipazione deve essere considerata significativa in quanto può provocare gravi disagi per i passeggeri, al pari di un ritardo. Una siffatta anticipazione — proseguono — fa perdere ai passeggeri la possibilità di disporre liberamente del loro tempo nonché di organizzare il loro viaggio o il loro soggiorno in funzione delle loro aspettative. Così, il passeggero può, in particolare, vedersi costretto ad adattarsi in modo significativo al nuovo orario di partenza del proprio volo al fine di poterlo prendere o persino, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste, non essere in grado di imbarcarsi sull’aereo».
VOLO ANTICIPATO DI UN’ORA, PASSEGGERO VA RISARCITO “DAI 250 AI 600 EURO”
Viene inoltre stabilito, come detto in apertura, che in caso di forte anticipo il passeggero deve essere risarcito «il vettore deve sempre versare l’importo integrale (dunque, a seconda della distanza, 250, 400 o 600 euro)», aggiungendo che la compagnia aerea «non dispone della possibilità di ridurre del 50% l’eventuale compensazione pecuniaria da versare per il fatto che ha offerto al passeggero un volo alternativo che gli consente di giungere senza ritardo alla sua destinazione finale». I giudici precisano infine che «qualsiasi anticipazione inferiore o pari a un’ora rispetto al volo originariamente previsto può esonerare il vettore dal suo obbligo di versare una compensazione pecuniaria al passeggero».