L’art. 12 del Decreto Legge 115/2022 in vigore dal 10 agosto scorso, “Misure fiscali per il welfare aziendale”, limitatamente al periodo d’imposta 2022 e in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), stabilisce che «non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00».
Si tratta, quindi, di una misura temporanea, valevole solo per quest’anno e che ha lo scopo, come già accaduto con l’art. 112 del d.l. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), di fornire un sostegno al reddito di lavoro dipendente nel quadro di una perdurante logica emergenziale (qui da intendere non in senso epidemiologico, ma economico).
Infatti, la novella legislativa riguarda appunto solo i benefici marginali e non il welfare aziendale, nonostante la rubrica della norma in commento faccia riferimento al “welfare aziendale” (che tecnicamente esprime un complesso di misure nel cui ampio novero rientrano anche i fringe benefits di cui all’Art. 51, c. 3 TUIR). La disposizione riguarda unicamente proprio e solo quest’ultima componente dei plurimi possibili interventi di sostegno che le imprese possono attivare nel quadro delle proprie politiche di people management.
Più precisamente, la misura contenuta nel DL “Aiuti bis” impatta sia sul valore economico della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefits, sia sulle finalità per le quali questi possono essere attribuiti ai lavoratori.
I fring benefits consistono nella cessione di beni e/o nella prestazione di servizi da parte del datore di lavoro (anche tramite soggetti terzi come i provider e/o gli emettitori di voucher) in favore dei lavoratori e senza il vincolo della destinazione alla loro generalità o a categorie omogenee di essi (sono i soli benefit che, anche per il loro modesto valore ordinario pari a € 258,23, possono essere riconosciuti anche ad personam). Si tratta, quindi, di compensi in natura che usualmente, nel complessivo menu dei servizi di welfare aziendale reso disponibile dal datore di lavoro, per i beneficiari costituiscono la fonte per acquistare buoni spesa e gift card. Essi hanno poco a che fare con il welfare aziendale, ma hanno ora valore economico della soglia, poiché il DL “Aiuti bis” ha provveduto a incrementarla oltre le attese portandola a 600 euro, mentre quanto alle finalità della norma il decreto le ha estese rivisitando completamente l’istituto dei fringe benefits.
Con il DL Aiuti bis la deroga di carattere generale espressa dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR riguarda ora non solo il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati al dipendente (valore ora reso fiscalmente esente sino all’importo di 600 euro), ma anche l’oggetto o se si vuole le finalità perseguibili tramite il riconoscimento di tali benefits. Ma solo fino alla fine del 2022 (12 gennaio 2023 la contabilizzazione) rientrano, infatti, nel novero dei fringe benefits, ancorché temporaneamente in forza del principio di cassa “allargato”, anche le “somme erogate o rimborsate” per il pagamento di utenze domestiche come acqua, luce e gas (nel limite di 600 euro).
La soglia di 600 euro, quindi, è ora un limite complessivo che include anche erogazioni in cash (dirette o a rimborso) e non solo il valore di quanto corrisposto in kind (beni e/o dei servizi). Se si vi è anche il bonus carburante da 200 euro, il pacchetto complessivo vale 800 euro. È necessario per aiutare le famiglie estenderlo comunque fino a tutto il 2023 e 2024: si intervenga subito perché l’emergenza economica è evidentemente gravissima e questo è un aiuto concreto alle lavoratrici e ai lavoratori.
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