Sul caso Zazzaroni-Mihajlovic interviene l’Ordine dei giornalisti. Il presidente del Consiglio nazionale, Carlo Verna, ha dichiarato in un comunicato ufficiale che la verifica deontologica compete ai Consigli di disciplina territoriali, che sono organismi autonomi rispetto a quelli regionali. E quindi della vicenda che vede protagonista il direttore del Corriere dello Sport si occuperà l’Ordine dell’Emilia Romagna, cui il giornalista è iscritto. Il caso è scoppiato nel giorno in cui l’allenatore del Bologna ha annunciato in conferenza stampa di avere la leucemia. Il tecnico serbo, pur senza fare il nome di Zazzaroni, ha dichiarato in quell’occasione che aveva chiesto ai giornalisti di non dare la notizia perché avrebbe voluto farlo lui. La mattina però sul Corriere dello Sport era comparsa la notizia della malattia di Mihajlovic. Il direttore del quotidiano sportivo non ha fornito dettagli, ma ha tradito la volontà di una persona, peraltro sua amica, che aveva chiesto riservatezza. E così sono divampate le polemiche. Ma il punto è personale, quindi umano, o anche professionale? È questo che deve accertare l’Odg.
ZAZZARONI-MIHAJLOVIC, INTERVIENE ODG: IL COMUNICATO
Nel comunicato comparso sul sito dell’Ordine dei giornalisti si specifica che «il Collegio disciplinare dovrà valutare la correttezza del bilanciamento tra il diritto di cronaca e il rispetto dell’art. 6 – Doveri nei confronti dei soggetti deboli – del Testo Unico dei doveri del giornalista e dell’art. Art. 10 – Tutela della dignità delle persone malate – delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica». Nel primo caso si stabilisce che il giornalista deve rispettare «i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»». Inoltre, deve evitare «un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate» e diffondere «notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche». L’altro articolo stabilisce che il giornalista «nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali». E si deve astenere «dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico».